Arbitrato Bancario Finanziario (ABF): cos’è, a cosa serve e quando interviene


L’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) è un organo deputato alla risoluzione delle controversie che possono coinvolgere banche o finanziarie e rispettivi clienti. Si tratta di un ente sostenuto dalla Banca d’Italia, seppur rimanga comunque totalmente indipendente da essa.

Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti, in quanto non ci troviamo di fronte ad un organo giudiziario, anche se c’è comunque da dire che dal momento in cui le sue decisioni sono pubbliche, alla fine chi si sottrae alle sue “sentenze” finisce col veder compromessa la propria immagine. Non essendoci di mezzo alcun obbligo inteso nel senso stretto del termine, è fondamentalmente questo il motivo per cui nella stragrande maggioranza dei casi si tende a rispettare ugualmente le decisioni dell’ABF!

Arbitrato Bancario Finanziario: nascita ed evoluzione

L’Arbitrato Bancario Finanziario è nato nel 2009 su volontà dell’articolo 128bis del TUB, e da quel momento in poi è diventato un punto di riferimento molto importante per quel che riguarda le controversie di carattere finanziario.

La ragione di tanta popolarità è legata più che altro alla velocità delle sue decisioni rispetto a quelli che sono i tempi, spesso molto lunghi, della giustizia tradizionale. Inoltre l’ABF non è solo più veloce di un Tribunale, ma viene anche a costar meno dal punto di vista economico visto che non presuppone la presenza di un avvocato (l’importo del diritto fisso, tra l’altro, è di soli 20 euro!). Ad oggi, infatti, la situazione è questa: nel solo 2016 sono stati presentati 21.652 casi, di cui 13.770 giunti a decisione. Di questi, il 75% si è concluso con un esito positivo per il cliente.

Quando rivolgersi all’ABF

Tuttavia è bene precisare che l’ABF non può essere chiamato a pronunciarsi in qualsiasi tipo di evenienza, perché il suo intervento è riconosciuto solo per le controversie in cui ad essere contestato è un importo inferiore a 100.000 euro e dove oggetto dello screzio è un contratto firmato dopo il 1 gennaio 2009.

Inoltre il ricorso all’Arbitrato Bancario Finanziario vuole che prima di procedere oltre, il cliente debba inviare un reclamo scritto all’intermediario. Se entro 30 giorni non si riceve risposta o si riceve una risposta considerata insoddisfacente, a quel punto può allora intervenire l’arbitrato.

Occhio però, perché l’intervento dell’ABF non è previsto su questioni riguardanti attività di investimento e su servizi che esulino da quelli specificatamente finanziari o bancari; inoltre sono esclusi dal raggio di competenze dell’ABF tutti quei casi che sono già sotto esame presso altri arbitri, enti conciliatori o autorità giudiziarie.


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